Sez. 2, Sentenza n. 909 del 05/03/1977 (Rv. 384516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - QUESTIONI ASSORBITE - INTERESSE AL RICORSO - INSUSSISTENZA - RIPROPONIBILITA IN SEDE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - QUESTIONI ASSORBITE - INTERESSE AL RICORSO - INSUSSISTENZA - RIPROPONIBILITA IN SEDE DI RINVIO.*
L'ammissibilita del ricorso incidentale per Cassazione postula sempre la sussistenza di un interesse, giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza, soccombenza che non sussiste in ordine alle questioni che dal giudice di appello non siano state esaminate perche ritenute assorbite per effetto della soluzione data ad altre questioni di carattere decisivo. Nel caso che su queste ultime la sentenza d'appello venga cassata, rimangono del tutto impregiudicate le questioni a suo tempo ritenute assorbite ed esse possono essere riproposte e ridiscusse nel giudizio di rinvio. (V 3985/75, mass n 378281).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)