Sez. 2, Sentenza n. 4533 del 19/05/1990 (Rv. 467259 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Ai fini della Costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera esistenza della esigenza tutelata dalla legge, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo Obbligo legale, derivandone in Mancanza la Costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva. (nella specie, il proprietario del fondo gravato di servitù di passaggio, nell'impedirne l'Esercizio, sosteneva che il fondo dominante era dotato di altro comodo accesso e chiedeva, subordinatamente, lo spostamento del luogo di servizio della servitù stessa. La Corte ha respinto il ricorso alla stregua del principio massimato). (V 3306/81, mass n 413887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)