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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25630 del 27/10/2017 (Rv. 647222 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratto atipico – Contratto di finanziamento “4you” – Nullità – Causa in concreto non meritevole di tutela – Inefficacia – Decorrenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647222-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Il contratto atipico, all'esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole. (Fattispecie relativa al contratto di finanziamento denominato "4 You", giudicato nullo dalla S.C. perché ritenuto non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, a causa della enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)