Sez. 1 - , Ordinanza n. 25630 del 27/10/2017 (Rv. 647222 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratto atipico – Contratto di finanziamento “4you” – Nullità – Causa in concreto non meritevole di tutela – Inefficacia – Decorrenza – Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Il contratto atipico, all'esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole. (Fattispecie relativa al contratto di finanziamento denominato "4 You", giudicato nullo dalla S.C. perché ritenuto non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, a causa della enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)