Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
Testo in vigore al
Art. 5 Statuto territoriale speciale
1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Capo II. Disposizioni procedurali generali
Sezione 1. Evento imponibile, esigibilità, irregolarità durante una circolazione in regime di sospensione dall'accisa
Art. 6 Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio dell'Unione;
b) della loro importazione o dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione.
2. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.
3. Ai fini della presente direttiva, per 'immissione in consumo" si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
b) la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, compresi i casi di irregolarità, fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa unionale e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, compresi la trasformazione e la produzione o il trattamento irregolari dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
d) l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se l'obbligazione doganale è stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 gli Stati membri possono prevedere, nella normativa nazionale, una sanzione che tiene conto dell'importo dell'accisa che sarebbe sorta.
4. Per momento di svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende:
a) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
b) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
c) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo.
6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
7. La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall'accisa non è considerata un'immissione in consumo se l'entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un'immissione in consumo.
8. Gli Stati membri possono stabilire le proprie norme per il trattamento delle perdite parziali in regime di sospensione dall'accisa non coperte dal paragrafo 7.
9.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 5 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 17 è svincolata, interamente o parzialmente a seconda dei casi, su presentazione di una prova soddisfacente.
10.
La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 51 che stabiliscono le soglie comuni di perdita parziale di cui al paragrafo 7 del presente articolo e all'articolo 45, paragrafo 2, in funzione, tra l'altro, della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche, della temperatura ambiente durante il trasporto, della distanza del trasporto o del tempo impiegato durante la circolazione, e specificano i prodotti sottoposti ad accisa, la corrispondente soglia comune di perdita parziale in percentuale della quantità totale e altri aspetti pertinenti relativi al trasporto dei prodotti.
In mancanza di soglie comuni di perdita parziale, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali.
Art. 7 Debitore dell'accisa
1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido;
c) per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d) per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d): il dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 ("dichiarante") o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 77, paragrafo 3, di tale regolamento e, in caso di ingresso irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale ingresso irregolare.
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito.
Art. 8 Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
In deroga al primo comma, in caso di variazione di una o più aliquote dell'accisa, le riserve di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo possono essere assoggettate, ove appropriato, a un aumento o a una riduzione dell'accisa.
Art. 9 Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nel territorio dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nel territorio dello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4.
Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 17 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
5.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applica il paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, per "irregolarità" si intende una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6 , a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
Sezione 2. Rimborso e sgravio
Art. 10 Rimborso e sgravio
Oltre ai casi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 46, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni che lo Stato membro fissa per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo a esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 o dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE o 2011/64/UE.
Sezione 3. Esenzioni
Art. 11 Esenzioni dal pagamento dell'accisa
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
c) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
d) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
e) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
f) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.
Art. 12 Certificato di esenzione
1. I prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro in regime di sospensione dall'accisa e beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. Il certificato di esenzione specifica la natura e la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa da consegnare, il valore dei prodotti, l'identità del destinatario esente e lo Stato membro ospitante che certifica l'esenzione.
2. Gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione di cui al paragrafo 1 per altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di garantire che il certificato di esenzione sia compatibile con le condizioni e i limiti applicabili alla concessione di esenzioni nel loro diritto nazionale.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
4.
Le procedure previste agli articoli da 20 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 20 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente all'interno del proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Art. 13 Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b) "viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo" qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Capo III. Fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio
Art. 14 Disposizione generale
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.
2. La fabbricazione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.
Art. 15 Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato
1.
L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
2.
Il depositario autorizzato è tenuto:
a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa;
b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
d) a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 16, paragrafo 4;
e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui al primo comma, lettera a), sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
Capo IV. Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 16 Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione
1.
I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa tra i seguenti luoghi nel territorio dell'Unione, compreso il transito per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
ii) un destinatario registrato;
iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
iv) il destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti dal territorio di un altro Stato membro;
v) l'ufficio doganale di uscita se previsto dall'articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/244, che è al tempo stesso l'ufficio doganale di partenza per il regime di transito esterno in conformità dell'articolo 189, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
Ai fini del presente articolo, per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui i prodotti sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Salvo qualora l'importazione abbia luogo all'interno di un deposito fiscale, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa solo se il dichiarante o qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di importazione le informazioni seguenti:
a) il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio2 che identifica lo speditore registrato per il movimento,
b) il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 che identifica il destinatario cui i prodotti sono spediti,
c) se applicabile, la prova che i prodotti importati sono destinati a essere spediti dal territorio dello Stato membro di importazione verso il territorio di un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono disporre che la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sia presentata alle autorità competenti solo su richiesta.
4.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato diverso da un destinatario registrato in possesso di un'autorizzazione limitata in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
Art. 17 Garanzia
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.
2. Non è richiesta alcuna garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse, salvo in casi debitamente giustificati.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.
4. La garanzia è valida in tutta l'Unione.
5. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno dell'Unione per via marittima.
6. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.
Art. 18 Destinatario registrato
1. Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, punto 9), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico speditore e a un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione a un unico movimento.
Art. 19 Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia:
a) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione;
b) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude:
a) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa;
b) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione;
c) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), nel momento in cui i prodotti sono vincolati al regime di transito esterno.
Sezione 2. procedura da applicare per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Art. 20 Documento amministrativo elettronico
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 ("sistema informatizzato").
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4.
Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), all'articolo16, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati a un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore, il codice unico di riferimento amministrativo. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore esibiscono tale codice su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa. Tuttavia, ove opportuno, le autorità competenti possono chiedere una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualunque altro documento commerciale.
6. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico, avvalendosi del sistema informatizzato, fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
7. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione o il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa in una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) o v), o, se del caso, all'articolo 16, paragrafo 4. A tal fine lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.
Art. 21 Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati
1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) , le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ("Stato membro di esportazione"), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.
2. Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione il codice unico di riferimento amministrativo che designa i prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione verificano, prima dello svincolo per l'esportazione, se i dati del documento amministrativo elettronico corrispondono a quelli contenuti nella dichiarazione di esportazione.
4. Qualora constatino incoerenze tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi del sistema informatizzato.
5. Se i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione, non appena sono a conoscenza del fatto che i prodotti non dovranno più uscire dal territorio doganale dell'Unione, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio la notifica allo speditore. Al momento del ricevimento della notifica, lo speditore, a seconda dei casi, annulla il documento amministrativo elettronico come previsto all'articolo 20, paragrafo 6, o modifica la destinazione dei prodotti, come previsto all'articolo 20, paragrafo 7.
Art. 22 Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici
1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.
2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 7.
3. Il presente articolo non si applica alla circolazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v).
Art. 23 Frazionamento delle spedizioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
b) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
c) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Art. 24 Formalità a destinazione
1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 16, paragrafo 4, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, a eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne riceve notifica senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario la conferma della registrazione della nota di ricevimento e inviano tale conferma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.
Art. 25 Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati
1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione, avvalendosi del sistema informatizzato, sulla base delle informazioni sull'uscita dei prodotti ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o dall'ufficio in cui sono espletate le formalità per l'uscita dei prodotti dal territorio doganale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell'Unione.
2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati sulla base dei quali la nota di esportazione deve essere compilata in conformità dei paragrafi 1 e 2. Una volta verificati tali dati e se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.