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Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 22/11/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141455 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - NULLITA - INESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - NULLITA - INEFFICACIA - COMPARIZIONE DELLO IMPUTATO - SANATORIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141455-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - NULLITA - INESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - NULLITA - INEFFICACIA - COMPARIZIONE DELLO IMPUTATO - SANATORIA - AMMISSIBILITA.*

L'inosservanza del termine di comparizione determina non gia una nullita-inesistenza del decreto di citazione a giudizio ma una nullita-inefficacia dell'atto stesso che resta sanata dalla comparizione dell'imputato. (la Cassazione ha chiarito che la comparizione dell'imputato fa venir meno la ragione giuridica dell'inefficacia dell'atto di citazione, il quale, avendo raggiunto il suo scopo, ha determinato la regolare Costituzione del rapporto processuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)