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Sez. 1, Sentenza n. 3451 del 24/10/1968 (Rv. 336569 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI- TERMINE PER IMPUGNARE SCADENTE DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336569-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI- TERMINE PER IMPUGNARE SCADENTE DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo estivo, disposta dalla legge 14 luglio 1965 n. 818 per consentire il godimento delle ferie agli avvocati, non ha luogo indistintamente in ordine a tutti i termini, ma soltanto relativamente a quelli scadenti nel periodo di tempo fra il primo agosto ed il 15 settembre, intendendosi per scadenza la maturazione del termine, cioe il decorso del periodo utile per il compimento degli Atti processuali fino al momento finale di esso (C.d. termine ad quem). Pertanto, quando il termine per proporre l'impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla dichiarata normativa, questa non puo trovare applicazione. (Conf. 449-68 78-68 2982-67, massima n. 330679).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)