Sez. 1, Sentenza n. 951 del 17/02/1981 (Rv. 411477 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IMPRESE COMMERCIALI - SOGGETTO ESERCENTE IN PROPRIO UNA IMPRESA COMMERCIALE - PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON INDICAZIONE ANALITICA DEGLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - CALCOLO SINTETICO ED INDUTTIVO - DIVIETO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IMPRESE COMMERCIALI - SOGGETTO ESERCENTE IN PROPRIO UNA IMPRESA COMMERCIALE - PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON INDICAZIONE ANALITICA DEGLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - CALCOLO SINTETICO ED INDUTTIVO - DIVIETO.*
A norma dell'art 37, comma terzo, tu imposte dirette n 645 del 1958, in presenza di un soggetto esercente in proprio una impresa commerciale, che non ha chiesto di essere tassato in base a bilancio e che abbia presentato la dichiarazione dei redditi contenente l'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi, l'accertamento dei redditi del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria deve essere effettuato secondo una motivazione analitica contestando le singole poste attive e passive e non anche sulla base di un calcolo effettuato sinteticamente ed induttivamente non giustificato per il semplice fatto della asserita inattendibilita della dichiarazione.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)