Sez. 1, Sentenza n. 7104 del 19/05/1987 Ud. (dep. 08/06/1987) Rv. 176126 - 01
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - DELIBERE DEL CONSIGLIO - EFFICACIA - LIMITI - MAGISTRATI DELLA CORTI DI ASSISE - ATTIVITÀ SVOLTA DOPO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO ED ANTECEDENTEMENTE ALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - DELIBERE DEL CONSIGLIO - EFFICACIA - LIMITI - MAGISTRATI DELLA CORTI DI ASSISE - ATTIVITÀ SVOLTA DOPO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO ED ANTECEDENTEMENTE ALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
In tema di provvedimenti riguardanti i magistrati, le delibere del consiglio superiore della magistratura hanno l'effetto di vincolare l'autorità politica ad emanare decreti che ne adottino il contenuto ma non hanno nessuna diretta efficacia nei confronti dei destinatari o di terzi la quale si produce soltanto al momento della emanazione del decreto del capo dello stato. Ne deriva che l'attività esercitata presso le corti di assise di primo e di secondo grado da magistrato rispetto al quale non sia stato emanato ancora decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, ancorché precedentemente deliberata dal consiglio superiore della magistratura, è viziata da nullità assoluta poiché tale attività è svolta senza che siano state osservate le prescrizioni dell'art. 8 legge 10 aprile 1951 n. 287 che è disposizione di ordinamento giudiziario attinente alla Costituzione del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)