Sez. 6, Sentenza n. 2313 del 24/01/1985 Ud. (dep. 11/03/1985) Rv. 168236 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - SCRITTE PROPAGANDISTICHE INGANNEVOLI - REATO ISTANTANEO EVENTUALMENTE PERMANENTE - SUSSISTENZA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - SCRITTE PROPAGANDISTICHE INGANNEVOLI - REATO ISTANTANEO EVENTUALMENTE PERMANENTE - SUSSISTENZA.*
Il reato di propaganda ingannevole, mediante scritte apposte sulla confezione di un prodotto, è reato eventualmente permanente che si consuma nel tempo in cui le scritte sono offerte alla lettura dei terzi; questo tempo può essere limitato al momento della consegna del prodotto all'acquirente (reato istantaneo) oppure perdurare con la esposizione per la vendita (reato permanente). In tale caso, la permanenza cessa quando cessa la esposizione del prodotto. (V mass n 151014; (Conf mass n 104657).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)