Sez. 2, Sentenza n. 36038 del 13/07/2011 Ud. (dep. 05/10/2011) Rv. 251162 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Consulente del P.M. o perito del giudice - Impiego di ausiliari diversi da quelli autorizzati - Truffa - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE
Non integra il delitto di truffa la condotta del consulente del P.M., o del perito del giudice, il quale, dopo essersi fatto autorizzare ad avvalersi di propri ausiliari, abbia usufruito dell'opera di collaboratori diversi da quelli per i quali era intervenuta autorizzazione ed abbia ottenuto la liquidazione del relativo onorario, sempre che l'attività di collaborazione e la prestazione professionale siano state effettive, non essendo ipotizzabile, in tale contesto, alcun danno all'Erario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)