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Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

Testo in vigore al

Art. 14

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio".

2. Il primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dai seguenti:
"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4.
1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1".

3. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.".

4. All'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici".

Art. 17

1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignita'" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunita'".

2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera:
"d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio".

4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunita'" e' sostituita dalla parola "Unione".

Art. 19

1. All'articolo 68-bis, comma 1, del dcreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio".

2. All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione".

3. All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione".

4. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

5. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di";

6. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile".

7. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo e' inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione".

8. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413".

9. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

10. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di".

11. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308".

12. La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi".

13. All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento".

14. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito:
"Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo".

16. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato".

17. All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti".

18. All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

Art. 22

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1".

2. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti : ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,".

3. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

4. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti".

5. All'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
"23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto.
24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".

Art. 24

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - gia' indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4 serie speciale - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando.

3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto