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Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 27/06/1997 Cc. (dep. 29/08/1997) Rv. 208323 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - MINORENNI | Reati permanenti - Permanenza iniziata quando il soggetto era minorenne e protrattasi oltre il raggiungimento della maggiore età - Determinazione della competenza - Applicabilità del divieto di operatività della connessione - Esclusione - Conseguente competenza del giudice ordinario per l'intera azione delittuosa - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208323-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - MINORENNI

In tema di competenza, il divieto di operatività della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne - divieto posto dall'art. 14 cod. proc.pen. - non opera per il reato permanente che è un "unicum", non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall'unicità della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età, si radica per l'intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 14 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)