Sez. 2, Sentenza n. 2118 del 13/07/1974 (Rv. 370429 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO - ACQUIRENTE DI FONDO GRAVATO DA SERVITU PREDIALE - CONOSCENZA DELLO SPOGLIO COMPIUTO DAL DANTE CAUSA IN DANNO DEL TITOLARE DELLA SERVITU - ACCERTAMENTO FONDATO SU ELEMENTI PRESUNTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO - ACQUIRENTE DI FONDO GRAVATO DA SERVITU PREDIALE - CONOSCENZA DELLO SPOGLIO COMPIUTO DAL DANTE CAUSA IN DANNO DEL TITOLARE DELLA SERVITU - ACCERTAMENTO FONDATO SU ELEMENTI PRESUNTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
E incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato, l'accertamento del giudice del merito, fondato su elementi presuntivi, secondo il quale il soggetto che ha acquistato, a titolo particolare, il possesso di un fondo gravato da una servitu prediale, ha effettuato tale acquisto con la conoscenza dello spoglio compiuto dal suo dante causa in danno del titolare della servitu ed e, pertanto, legittimato passivo, ai sensi dell'art 1169 cod civ, rispetto all'Azione di reintegra proposta da quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)