Sez. 2 - , Ordinanza n. 33203 del 10/11/2022 (Rv. 666139 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte - Dichiarazione dell’avvocato all’interno della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.
Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)