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Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 29/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204688 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Declaratoria "de plano" dell'inammissibilità di istanza per manifesta infondatezza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204688-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere

Il potere presidenziale di dichiarare, ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., l'inammissibilità di una richiesta per manifesta infondatezza derivante dal difetto delle condizioni di legge, può essere esercitato soltanto quando tale difetto sia riscontrabile in ordine a requisiti che non implichino alcuna valutazione discrezionale, e quindi non in presenza di questione controversa. (Fattispecie relativa a richiesta di amnistia "in executivis" per il reato di diserzione da parte di militare che aveva maturato il diritto a dispensa dal servizio di leva in virtù di provvedimento, incidente, nel caso concreto, sull'applicabilità del beneficio, secondo che se ne fosse ritenuta la natura dichiarativa o costitutiva, controversa in giurisprudenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)