Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 20/01/1984 Ud. (dep. 14/04/1984) Rv. 163694 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI INCOMPLETE - TITOLI DI CREDITO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI INCOMPLETE - TITOLI DI CREDITO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
Tra i titoli di credito di cui è vietata la esportazione non autorizzata, è da ritenersi compresa anche la cambiale priva della indicazione del nominativo del prenditore e destinata ad essere completata all'estero; infatti (a parte la considerazione della relativa autonomia della nozione penalistica della figura dalla disciplina speciale di essa) l'art. 2 della legge sulla cambiale, nello stabilire che il titolo privo del ricordato requisito non valga come cambiale, ha implicitamente ammesso che conservi la sua natura di titolo di credito. (Conf mass n 155709, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 2, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)