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Sez. 1, Ordinanza n. 23024 del 11/08/2025 (Rv. 675973-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Crediti condizionali - Credito ceduto a scopo di garanzia - Inclusione - Ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. - Oggetto della riserva.
Stato
decisa il 2025-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675973-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

Il credito ceduto a scopo di garanzia (purché accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del credito principale garantito, rientra nei crediti "condizionali" di cui all'art. 55, comma 3, l. fall., e può pertanto essere ammesso con riserva a norma dell'art. 96 comma 2, n. 1 l. fall.; in tal caso, tuttavia, l'oggetto della riserva è costituito dall'adempimento del debitore ceduto e non già dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.

Legge Falliment. art. 55 com. 3, Legge Falliment. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)