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Sez. 2, Sentenza n. 5081 del 30/05/1990 (Rv. 467488 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIE DELLE SCALE - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467488-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIE DELLE SCALE - RIPARTIZIONE - CRITERI.*

In tema di condominio negli edifici le spese di portierato che siano previste nel regolamento tra quelle di carattere generale, vanno ripartite tra tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e indipendentemente dalla maggiore o minore utilizzazione del servizio da parte di condomini proprietari di unità immobiliari site in posizione particolare (nella specie negozi), senza che ne sia configurabile una deroga con riguardo alla mera esistenza di una tabella, allegata al regolamento, per la ripartizione di spese particolari di pertinenza dei soli appartamenti. (V 3342/82, mass n 421321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)