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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018 (Rv. 647752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Rapporto contrattuale con il terzo - Insussistenza - Garanzia impropria - Esclusione - Chiamata del terzo responsabile - Fondamento - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647752-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. (Nella fattispecie, relativa a un'ipotesi di occupazione appropriativa in cui l'ente delegato alla realizzazione dell'opera pubblica aveva chiamato in causa il comune, indicandolo come il vero legittimato passivo, la S.C., in applicazione del principio in cui in massima, ha cassato la decisione di merito che aveva considerato nuova la domanda rivolta dall'attore nei confronti del comune solo in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)