Sez. L, Sentenza n. 13967 del 28/05/2008 (Rv. 603192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Turni di disponibilità del personale per improvvise esigenze aziendali - Criterio di turnazione generale ed astratto precostituito dal datore di lavoro - Violazione degli obblighi di buona e fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto lavorativo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel caso in cui, per l'organizzazione e le esigenze aziendali (e, segnatamente, per compensare improvvise assenze), sussista la necessità di costituire una riserva di dipendenti che, in turnazione di disponibilità, svolgano la prestazione in orari non rigidamente predeterminati, la precostituzione da parte del datore di lavoro di un criterio di turnazione avente natura oggettiva generale ed astratta (come può essere il criterio dell'anzianità di servizio) - peraltro, desunto da un accordo sindacale aziendale - non è viziata da arbitrarietà e, dunque, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)