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Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009 (Rv. 609551 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori officiosi - Esercizio discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità - Portata - Limiti - Fattispecie relativa a mancata specifica richiesta, nel ricorso, dell'esperimento probatorio in ordine a fatti e accadimenti dedotti come indici della subordinazione.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609551-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - , non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (nella specie, mancata specifica richiesta, nel ricorso, dell'esperimento probatorio in ordine a fatti e accadimenti dedotti come indici della subordinazione e, correlativamente, della formulazione in capitoli separati e dei testi da escutere su di essi), così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)