diritto.io

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 33 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a dodici milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando contemporaneamente l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno.

2. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a dodici ma non a centoventi milioni di lire devono provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti nell'art. 27, anziche' mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume d'affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i trentasei milioni.

3. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformita' di apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.5

Art. 34 Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca

1. Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.

2. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

3. Il contribuente ha facolta' di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale.

4. I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalita' e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni.

5. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

  1. a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;

  2. b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonche' a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

6. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio.5

Art. 35 Inizio, variazione e cessazione di attivita'

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Dalla dichiarazione devono risultare:

  1. 1) la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del soggetto, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, societa', associazione o altra organizzazione;

  2. 2) il domicilio o la residenza e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione;

  3. 3) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, con l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni.

3. Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi di cui ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero, per i soggetti non tenuti a presentarla, con apposita dichiarazione entro trenta giorni dalla variazione.

4. In caso di cessazione di attivita', deve esserne data notizia nei modi e nei termini di cui al precedente comma. Entro il terzo mese successivo deve essere presentata la dichiarazione finale, redatta a norma dello art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo
anche conto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, n. 5)
.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del quarto comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.5

Art. 36 Esercizio di piu' attivita'

1. I soggetti che esercitano contemporaneamente un'impresa e un'arte o professione, ovvero piu' attivita' di impresa che per loro natura od oggetto importano modalita' diverse di applicazione dell'imposta, devono osservare le disposizioni del presente decreto distintamente per ciascuna di esse, tenendo anche conto del rispettivo volume di affari. Tuttavia le registrazioni relative alle operazioni effettuate possono essere eseguite distintamente in un unico registro opportunamente predisposto dal contribuente, previamente approvato dall'Amministrazione finanziaria.

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attivita' esercitate, esclusa quella agricola, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente alla prima dichiarazione da presentare.

3. In tal caso l'imposta si applica nei modi normali, salvo il riferimento al volume di affari complessivo del soggetto ai fini degli articoli 31, 32 e 33. L'opzione e' vincolante per tre anni solari.5

Art. 37 Presentazione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

2. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

3. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

4. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Art. 38 Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

1. I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita .... Se la dichiarazione e' spedita a mezzo posta il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua.

3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati al saggio legale per i primi ventiquattro mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.

4. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dal rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato.5

5. Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione.

6. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

7. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini relativi alla dilazione per il versamento allo erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa.

8. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60.

Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari" 9 fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.5

2. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.8a

3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.5

Art. 40 Ufficio competente

1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul lavoro aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Per i soggetti non residenti nello Stato e' competente l'ufficio provinciale di Roma.5

2. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

Titolo terzo. Sanzioni

Art. 41 Violazioni dell'obbligo di fatturazione

1. Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla indipendentemente dalla richiesta dell'altra parte, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura, anche su richiesta dell'altra parte, senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno.

2. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti, di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fattura o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.

3. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n. 1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi il cessionario del bene, anche se presunto tale ai sensi del quarto comma dell'art. 53, o il committente del servizio, e' obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Egli e' tuttavia liberato dalla responsabilita':

  1. a) qualora, non avendo ricevuto la fattura entro novanta giorni dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il decimo giorno successivo, un documento in duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata; b) qualora, avendo ricevuto una fattura recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi del secondo o del terzo comma, presenti il suddetto documento entro il decimo giorno successivo a quello in cui ha eseguito l'annotazione della fattura ai sensi dell'art. 25 e versi contemporaneamente la maggiore imposta eventualmente dovuta. Una copia del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, e' restituita dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25.

5. Se le irregolarita' di cui al terzo comma sono imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio, la pena pecuniaria si applica soltanto a questi.

Art. 42 Violazioni dell'obbligo di registrazione

1. Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.

2. Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

3. Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.

Art. 43 Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

1. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

2. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.

3. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

4. Per la mancata presentazione dell'elenco dei clienti, di cui al primo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila e due milioni; per la mancata presentazione dell'elenco riepilogativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco.

5. Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La stessa sanzione si applica a chi non presenta l'allegato previsto nel terzo comma dell'art. 35 e a chi presenta la dichiarazione o l'allegato con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione del contribuente.

Art. 44 Violazioni dell'obbligo di versamento

1. Chi non esegue i versamenti prescritti negli articoli 27, 30, 31 e 32 o li esegue in misura inferiore a quella che risulta dalle dichiarazioni presentate e' soggetto ad una sopratassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno.

Art. 45 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'

1. Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

2. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Art. 46 Violazioni relative alle esportazioni

1. Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8 il cessionario che nel termine ivi stabilito non esporti i beni acquistati e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del termine, regolarizzi la fattura ed esegua il versamento dell'imposta.

2. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, e' punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.

3. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento.

Art. 47 Altre violazioni

1. Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:

  1. 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

  2. 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello art. 51;

  3. 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.

Art. 48 Circostanze attenuanti ed esimenti

1. Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52.

2. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'.

3. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

4. La sanzione stabilita nel secondo comma dello art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al cinquanta per cento.

5. Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Art. 49 Determinazione delle pene pecuniarie

1. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

2. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Art. 50

1. Sanzioni penali

2. Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio dell'imposta non versata.
Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale.
La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.

Titolo quarto. Accertamento e riscossione

Art. 51 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto alla autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

  1. 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

  2. 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti a fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

  3. 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a quindici giorni, questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

  4. 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

  5. 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;

  6. 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 52 Accessi, ispezioni e verifiche

1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali o agricole, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

7. Il contribuente ha diritto di averne copia.

8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

10. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

11. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Art. 53 Presunzioni di cessione e di acquisto

1. Si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', ne' presso suoi rappresentanti o presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa.

2. Ai fini del precedente comma il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni. Le sedi secondarie e le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81.

3. La disposizione del primo comma non si applica per i beni che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto risultano consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad ogni altro titolo non traslativo della proprieta'.

4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra nei modi indicati nel secondo e nel terzo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al terzo comma.