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Sez. 3, Sentenza n. 725 del 14/03/1966 (Rv. 321459 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321459-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*

Nella cessione del contratto deve restare immutato, nei suoi elementi oggettivi essenziali, il complesso giuridico che e oggetto della cessione. Tale principio, peraltro, non esclude che, a perfezione avvenuta della cessione, il cessionario e il contraente ceduto modifichino, con nuovo e bilaterale accordo, il contratto ceduto. (Cfr 2292/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)