REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli
Testo in vigore al
Art. 11
1.
La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi,
— originari della Comunità e in libera pratica stessa, oppure
— in libera pratica nella Comunità, oppure
— in libera pratica nella Comunità, ma con una restituzione limitata all'importo dei diritti riscossi al momento della loro importazione.
I regolamenti relativi alle singole organizzazioni comuni di mercato determinano la situazione in cui viene a trovarsi ciascun prodotto con riguardo alle disposizioni del primo comma.
2.
Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla quale è definita al secondo e terzo comma, conformemente alle regole comunitarie in vigore.
Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Salvo il disposto del paragrafo 5, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti dalle seguenti materie:
— materie originarie della Comunità e
— materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 1 e importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde a una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.
4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono verificate con le stesse modalità con cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.
5.
All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa e richiesta sono conformi al disposto del paragrafo 1.
La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 e non si trovano più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.
6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni relative a quanto segue:
— i prodotti di base del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;
— gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 17023051, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 17029050, l'isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 17029030 e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 17026095, 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96;
— i prodotti del settore lattiero-caseario, nonche del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC 04021091-99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31-39, 0403 90 31-39, 0403 90 61-69, 0404 10 26-38, 0404 10 72-84 e 04049081-89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 040630, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,
— i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC da 23091011 a 70 e da 2309 90 31 a 70 e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92;
— i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC 23091011-70, 2309 90 31-70 e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Art. 12
1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:
a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;
b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.
2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.
Art. 13
Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.
Sezione 2. Restituzione differenziata
Art. 14
1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.
2. Se il giorno della fissazione anticipata della restituzione si applica un unico tasso di restituzione per tutte le destinazioni e se esiste una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione se il tasso della restituzione in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data dell'accettazione suddetta.
Art. 15
1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi, conformemente all'articolo 49.
2.
Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.
Tuttavia,
— le manipolazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, destinate a garantire la conservazione dei prodotti, possono essere effettuate prima dell'importazione degli stessi, senza che ciò precluda la conformità alle disposizioni del paragrafo 1;
— un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.
3. Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi.
4. La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione nel paese terzo; tuttavia, non viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.
Art. 16
1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:
a) il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia dev'essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro conformemente ai requisiti minimi di cui al paragrafo 5. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.
2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:
a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c) attestato di scarico, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro conformemente ai requisiti minimi di cui al paragrafo 5, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;
e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
f) attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, in caso di acquisto da parte di tale organismo.
3. L'esportatore presenta in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.
4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.
5.
I requisiti minimi per il riconoscimento delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza sono quelle di seguito indicate.
a) Le società di controllo e di sorveglianza vengono riconosciute, su loro richiesta, dai servizi competenti degli Stati membri per un periodo di tre anni. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.
b) All'atto della formazione delle prove principali e secondarie di cui al paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera c), le società di controllo e di sorveglianza devono attuare tutti i controlli necessari per determinare la natura, le caratteristiche e la quantità dei prodotti indicati nell'attestazione. Per ogni attestazione rilasciata deve essere preparato un fascicolo che riporta la descrizione delle attività di sorveglianza realizzate. I controlli devono essere effettuati "in loco" al momento dell'importazione, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.
c) Le società di controllo e di sorveglianza, di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), debbono essere indipendenti dalle parti interessate all'atto oggetto di controllo. In particolare, la società di controllo e di sorveglianza che effettua l'ispezione per un determinato atto, o società controllata appartenente allo stesso gruppo finanziario, non può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, raccomandatario, depositario o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.
d) Salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio36, gli Stati membri esaminano l'attività delle società di controllo e di sorveglianza a intervalli regolari o quando esistano fondati dubbi sul rispetto dei requisiti di riconoscimento.
e) Gli Stati membri revocano il riconoscimento, in tutto o in parte, se accertano che la società di controllo e di sorveglianza non offre più garanzie per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di riconoscimento.
Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della revoca del riconoscimento. Tale informazione viene esaminata da tutti i pertinenti comitati di gestione.
La revoca del riconoscimento ha effetto per tutti gli Stati membri.
Art. 17
1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, a parte il documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto a una restituzione la cui parte differenziata corrisponda a un importo inferiore o pari a quanto segue:
a) 1200 EUR per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE;
b) 1200 EUR per i prodotti non menzionati alla lettera a), se il paese terzo o il territorio di destinazione sono indicati nell'allegato IV;
c) 6000 EUR per i prodotti non menzionati alla lettera a), se il paese terzo o il territorio di destinazione non sono indicati nell'allegato IV.
Art. 18
1. In deroga all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 20, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda dell'esportatore, una parte della restituzione.
2.
La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, ridotto del 20 % della differenza tra il tasso fissato in anticipo e il tasso più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.
Se l'importo da pagare non supera i 2000 EUR, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in oggetto, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.
3.
Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:
a) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;
b) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è:
— quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
— ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Ove del caso, tali tassi sono adeguati il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.
Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 51 siano applicate a una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 51.
4. Quando il tasso di restituzione è stato fissato nell'ambito di una procedura di gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di titolo e alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.
Art. 19
1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.
2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante dal disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.
3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su domanda dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente agli articoli 15 e 16.
4.
In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione relativa alla destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione.
Se del caso, i tassi di restituzione sono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.
5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 16, la prova che il prodotto e stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nell'ambito della procedura di gara menzionata nel titolo.
Sezione 3. Misure specifiche di tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 20
1.
Allorché
a) sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,
b) il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo del dazio non preferenziale all'importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione,
c) vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotto nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione o di una riduzione degli stessi,
i) nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 entro lo stesso termine;
ii) nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
oppure oppure la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell'articolo 7 e
Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16.
Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 49.
2.
Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.
Le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se le circostanze in cui si svolge effettivamente l'atto in oggetto, tenuto conto in particolare dei costi di trasporto, escludono verosimilmente il rischio di reimportazione. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di non applicare le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), se l'importo della restituzione per la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è pari o inferiore a 500 EUR.
3. Nelle ipotesi di applicazione del paragrafo 1, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore,
— in caso di restituzione non differenziata, viene pagato l'intero importo della restituzione,
— in caso di restituzione differenziata, viene pagata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18.
4.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione. La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev'essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constatano:
a) che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, a meno che l'esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l'esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma;
b) che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e che l'esportazione non e stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
c) che il prodotto esportato è reintrodotto nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
d) che i prodotti esportati di cui all'allegato V sono reintrodotti nella Comunità:
— previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
— beneficiano dell'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.
Gli Stati membri, qualora constatino l'esistenza di un rischio di dirottamento del traffico per prodotti non figuranti all'allegato V, ne informano al più presto la Commissione.
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano in caso di applicazione delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2 "Merci in reintroduzione" del regolamento (CEE) n. 2913/92 e qualora i prodotti siano reintrodotti nella Comunità almeno due anni dopo la data dell'esportazione.
Le disposizioni dell'articolo 51 non si applicano ai casi contemplati alle lettere b), c) e d).
Sezione 4. Casi in cui non viene concessa la restituzione
Art. 21
1.
Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.
I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità.
Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d'igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità. Incombe all'esportatore dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione.
Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari.
2.
Se all'uscita dal territorio doganale della Comunità un prodotto è di qualità sana, leale e mercantile, esso dà diritto al pagamento della parte di restituzione calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, salvo applicazione dell'articolo 20. Tuttavia, questo diritto viene meno qualora sia provato quanto segue:
— che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile, in quanto presenta un vizio occulto che si manifesta in un momento successivo;
— che non è stato possibile venderlo al consumatore finale, in quanto la scadenza per il consumo era troppo vicina alla data di esportazione.
Se vi sono prove che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione in un paese terzo, esso non dà diritto al pagamento della parte differenziata della restituzione.
3. Non è concessa alcuna restituzione se il tenore di radioattività dei prodotti supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. Indipendentemente dalla loro origine, ai prodotti si applicano i livelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio37.
Art. 22
1. Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara.
2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo all'esportazione o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in oggetto.
Art. 23
Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio38.
Capo 2. Anticipo della restituzione all'esportazione
Art. 24
1.
Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 10 %.
Gli Stati membri possono determinare le modalità relative alla domanda di anticipo di una parte della restituzione.
2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione relativa alla destinazione dichiarata, corretto, se del caso, in base agli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.
3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 se l'importo da pagare non supera i 2000 EUR.
Art. 25
1.
Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 ai fini del pagamento, da parte dell'esportatore, della differenza fra questi due importi, maggiorata del 10 %. Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:
— le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite,
— il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,
oppure
la maggiorazione del 10 % non viene recuperata.
2.
Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma.
La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.
3.
Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nell'ambito del regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti dello stesso codice della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3719/88.
La disposizione del primo comma si applica soltanto se nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione è stato utilizzato il regime delle reintroduzioni.
Capo 3. Prefinanziamento della restituzione
Art. 26
1.
Quando l'esportatore manifesta la volontà di esportare i prodotti previa trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione in forza delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poterne beneficiare deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione di pagamento.
Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione.
2. La dichiarazione di pagamento reca tutti i dati necessari per calcolare la restituzione per i prodotti da esportare e più particolarmente:
a) per i prodotti:
— la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti agricoli secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, ove necessario ai fini della determinazione della restituzione, la composizione dei prodotti in oggetto o un riferimento a tale composizione;
— la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;
b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.
— designazione dei prodotti di base,
— quantità dei prodotti di base,
— tasso di resa o altri dati analoghi.
Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento reca le indicazioni seguenti:
3. Salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustifichino e su domanda dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi.
4. Nella dichiarazione di pagamento viene inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti, nei casi seguenti:
a) se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione previsti per tali prodotti;
b) se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca.
5. L'uso o la destinazione sono indicati come segue:
— dall'uso specifico o da un paese di destinazione specifico;
— dal gruppo di paesi di destinazione per i quali si applica lo stesso tasso di restituzione.
6. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli fisici dei prodotti, la dichiarazione di pagamento contiene anche tutti i dati necessari per individuare i luoghi esatti in cui i prodotti saranno trasformati o immagazzinati fino al momento dell'esportazione. Eventuali cambiamenti del luogo di magazzinaggio o di trasformazione dei prodotti a scelta delle autorità competenti vengono preventivamente segnalati dall'esportatore oppure debitamente annotati in appositi registri.
Art. 27
1. All'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti sono posti sotto controllo doganale, conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista.
2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento determina quanto segue:
a) il tasso della restituzione, se non è stato fissato in anticipo;
b) gli adeguamenti da apportare al tasso della restituzione, se è stato fissato in anticipo;
c) il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la restituzione.
Art. 28
1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della restituzione ed in vista del pagamento dell'anticipo, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, congiunto eventualmente all'esame dei prodotti di base.
2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né preclude le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.
3.
I prodotti di base devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate.
Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base immagazzinati alla rinfusa possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da prodotti di base equivalenti, classificati nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione, purché i prodotti di base equivalenti siano posti sotto controllo doganale. Le autorità competenti degli Stati membri concedono l'autorizzazione soltanto se hanno accertato che l'intera operazione sarà realizzata nel rispetto delle condizioni seguenti:
— l'esportatore comunica preventivamente al competente ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento, l'intenzione di chiedere l'equivalenza ed indica espressamente i luoghi esatti di magazzinaggio e di trasformazione di cui trattasi;
— la contabilità di magazzino dell'esportatore deve essere tenuta aggiornata e consentire un controllo globale, tanto dal punto di vista amministrativo che fisico, del quantitativo totale di prodotti di base o trasformati che si trovano materialmente nei locali nonché della loro posizione particolare. Ai fini del presente articolo, con posizione si intende la situazione dei prodotti che si trovano in libera pratica, oppure sono assoggettati ad un regime doganale, o al regime di prefinanziamento di cui all'articolo 26, o al regime dell'esportazione di cui agli articoli 5 e 32;
— è garantito che l'effettivo controllo dell'identità, della qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti di base viene eseguito a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento e fino al momento di cui all'articolo 34, paragrafo 1.
Quando i prodotti di base equivalenti sono immagazzinati in luoghi che sono di competenza di un altro ufficio doganale, l'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento comunica per iscritto al competente ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano i prodotti equivalenti tutte le informazioni pertinenti e segnatamente la quantità di prodotti sottoposti a trasformazione, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche, nonché le trasformazioni da effettuare.
4. Le disposizioni del paragrafo 3, relative ai prodotti di base, possono applicarsi anche ai prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, sostituiti da prodotti intermedi equivalenti.
5. Il regime di equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92.
6.
I prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
Tuttavia, qualora l'esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo. Quando l'operazione è effettuata mediante presentazione di un titolo la cui validità residua è:
— inferiore a tre mesi, il periodo viene portato a tre mesi;
— superiore a un anno, il periodo viene ridotto a un anno.
Art. 29
1. Per i prodotti destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione, i risultati dell'esame sia della dichiarazione di pagamento che dei prodotti di cui trattasi.
2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né pregiudica le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.
3. Eventuali perdite di massa dei prodotti dovute a calo naturale di peso durante la conservazione in depositi doganali o zone franche non comportano l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 35. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.
4.
I prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono essere oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti:
a) inventario;
b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
d) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
e) ventilazione;
f) refrigerazione;
g) congelamento.
La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al primo comma è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti alla data presa in considerazione per il calcolo della restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
5. I prodotti possono rimanere sottoposti a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.