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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016 (Rv. 640207 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Applicabilità al pagamento da parte del terzo pignorato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640207-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l.fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 l.fall., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge, sicché il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167, comma 2.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 63, Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)