diritto.io

Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

Testo in vigore al

Art. 86 Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorita' locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 87 Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spettera' all'autorita' amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 88 Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

2. E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 89 Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, e' tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennita' che sara' convenuta col concessionario, e, in caso contrario, determinata dall'autorita' competente.

Art. 90 Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.

Art. 91 Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso e di servitu', od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorita' giudiziarie, senza che per cio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purche' regolarmente autorizzati.

Art. 92 Art. 164 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. E' mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finche' non si provvede in conformita' dell'art.

78.

Capo VII. Polizia delle acque pubbliche.

Art. 93 Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.

2. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.6

Art. 94 Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.6

Art. 95 Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

2. L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto.16

Art. 96 Art. 168 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

  1. a) La formazione di pescate, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

2. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o gia' prescritte dall'autorita' competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.

  1. b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la Sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

  2. c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

3. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione e' limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

  1. d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive localita' stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le Amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio civile;

  2. e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

  3. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

  4. g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

  5. h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

  6. i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori.

  7. k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorita' amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

  8. l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla liberta' ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

  9. m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

  10. n) lo stabilimento di molini natanti.6

Art. 97 Art. 169 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

  1. a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

  2. b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

  3. c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera e);

  4. d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

  5. e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

  6. f) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  7. g) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  8. h) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  9. i) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  10. k) la ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incicli delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;4

  11. l) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

  12. m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle localita' ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.

2. Anche per queste localita' pero' l'autorita' amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

  1. n) l'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.1345

Art. 98 Art. 170 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

  4. d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;4

  5. e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

  6. f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.36

Art. 99 Art. 21 legge 10 agosto 1884, n. 2644

1. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria.36

Art. 100 Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101 Art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. E' facoltativo all'autorita' amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

2. Potra' pero' ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorita' suddetta nell'intento di evitarne il taglio.16

Capo VIII. Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

Art. 102 Art. 173 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed Consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al Capo V.

2. Il Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potra' decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.

3. Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il Ministro del Tesoro

4. L. LUZZATTI.

5. Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

6. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.