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Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)