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Sez. 3, Sentenza n. 300 del 15/01/1991 (Rv. 470476 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) | Esercizio - Giudizio relativo - Pendenza - Canone - Obbligo di pagamento in favore del terzo acquirente.
Stato
decisa il 1991-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470476-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di)

Il conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformità al principio generale enunciato dall'art. 1602 cod. civ.) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l'acquisto della proprietà dell'immobile locato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1602, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)