Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 100 del 2005
Massime (1)
Massima n. 29259
- Straniero
- Reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello stato
- Arresto obbligatorio
- Rito direttissimo
- Denunciato contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice, ingiustificata compressione della libertà personale
- Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo'
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 25 Cost., dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunti dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, per difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l'incidente di costituzionalità.
Norme impugnate
- art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 13, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di O. S., iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui configura l'assenza di un «giustificato motivo» come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso art. 14;
b) dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 – anch'esso aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 – in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio per il reato di cui al precedente comma 5-ter;
che, ad avviso del giudice a quo, la formula «senza giustificato motivo» difetterebbe del requisito della determinatezza, affidando all'interprete il compito di completare il contenuto della norma incriminatrice, riguardo alle motivazioni idonee a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;
che l'arresto obbligatorio per il reato in questione, d'altro canto – non potendo essere seguito dall'adozione di misure cautelari, stante la natura contravvenzionale della fattispecie criminosa – sarebbe posto unicamente a garanzia dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, con conseguente violazione dell'art. 13 Cost.
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l'incidente di costituzionalità;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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