Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 09/03/1994 (Rv. 485626 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Disgiuntiva | Amministratore di una società di persone - Intestazione a sè medesimo dei beni mobili o immobili acquistati nell'esercizio delle sue funzioni - Obbligo di rimettere alla società tali beni - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Acquisizione di detti beni al patrimonio della società - Azione ex art. 1706 cod. civ. - Necessità.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Disgiuntiva
L'amministratore di una società di persone, che in forza della legge o del patto sociale compia disgiuntamente dagli altri amministratori negozi giuridici, acquistando beni che intesta a se medesimo, è tenuto a rimettere alla società i beni mobili o immobili che siano stati oggetto, nell'esercizio delle sue funzioni, della compravendita. Ne consegue che nel caso in cui il suddetto amministratore non rimetta alla società i detti beni, questi non possono considerarsi parte del patrimonio sociale fin quando a seguito dell'esercizio dell'azione ex art. 1706 cod. civ. non sia ottenuto un titolo giudiziale che dichiari e o costituisca il diritto di proprietà della società su di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)