Sez. 3 - , Ordinanza n. 10867 del 24/04/2023 (Rv. 667660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)