Sez. U, Sentenza n. 3705 del 03/06/1986 (Rv. 446587 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - AMMISSIONE DI UNA LISTA ELETTORALE SENZA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DEI CANDIDATI - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - AMMISSIONE DI UNA LISTA ELETTORALE SENZA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DEI CANDIDATI - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In tema di elezioni amministrative comunali, la controversia promossa per denunciare l'illegittimità dell'operato della commissione elettorale mandamentale, nell'ammettere una lista in difetto di valida autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, poiché attiene alla regolarità delle operazioni elettorali, considerando che queste non si esauriscono nelle attività strettamente inerenti alle votazioni, ma si estendono al complessivo procedimento elettorale, dall'indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti. (V 4590/81, mass n 415304).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)