Sez. 1, Sentenza n. 464 del 24/02/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158697 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA GIURIDICA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA GIURIDICA.*
La liberazione condizionale non è un istituto di diritto processuale, ma è un istituto di diritto sostanziale, che comporta oltre alla immediata liberazione del condannato, la Estinzione, sia pure differita, della pena, condizionatamente alla mancata commissione nei termini di leggi, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. (V mass n 150407).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)