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Sez. 1, Sentenza n. 10707 del 22/04/2026 (Rv. 678495-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Violazione del contraddittorio - Nullità - Rimessione degli atti al tribunale - Riassunzione - Legittimazione - Curatore fallimentare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore

fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)