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Sez. 1, Sentenza n. 9013 del 27/07/1992 (Rv. 478360 - 01)

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere | Proposizione in via principale - Preliminare vaglio della rilevanza del documento - Necessità - Esclusione - Accertamenti necessari.
Stato
decisa il 1992-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478360-01

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere

Nell'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece dall'art. 222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, che per il suo contenuto esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)