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Sez. 5, Ordinanza n. 705 del 06/03/1968 Cc. (dep. 25/03/1968) Rv. 107334 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107334-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*

L'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto penale per mancata comparizione dell'opponente e possibile solo quando si dimostri che la mancata comparizione fu dovuta a caso fortuito o di forza maggiore e non si riscontri alcuna colpa, neanche lieve nella condotta dell'opponente relativa non solo alle cautele adottate per essere presente all'udienza, ma anche alle misure adottate per portare a tempestiva conoscenza della competente autorita l'impedimento occorso. (V.105587, 105583, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)