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Sez. 2, Sentenza n. 125 del 19/01/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119631 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ESTREMI - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119631-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ESTREMI - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il momento consumativo del furto coincide col verificarsi dell'evento del reato che consiste nella sottrazione delle cose alla materiale disponibilita del legittimo possessore e nell'impossessamento, inteso come acquisto della disponibilita autonoma della cosa sottratta, indipendentemente da ogni criterio spaziale o temporale, da parte dell'agente. Il furto deve, quindi, considerarsi consumato nell'ipotesi in cui il soggetto attivo abbia asportato da una casa di abitazione delle cose altrui e le abbia caricate su un autoveicolo di sua proprieta, anche se questo si trovi nelle appartenenze della stessa casa e l'agente, nel timore di essere sorpreso, abbia abbandonato l'autoveicolo e le cose sottratte, in quanto queste erano gia venute in possesso dell'agente e l'offeso dal reato ne aveva, invece, perduto la disponibilita fisica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)