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Sez. 3, Sentenza n. 213 del 03/02/1967 Ud. (dep. 14/03/1967) Rv. 103716 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - NON PUNIBILITA DELL'AGENTE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103716-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - NON PUNIBILITA DELL'AGENTE - ESTREMI.*

L'art 376 cod pen attribuisce efficacia di non punibilita alla ritrattazione del falso e alla contestuale manifestazione del vero, da parte del teste o del perito o dell'interprete, in attuazione del criterio di politica criminale che suggerisce la convenienza e l'utilita di accordare la prevalenza all'accertamento della verita congiunto con il ravvedimento attuoso del reo, anziche alla pretesa punitiva. In tanto, pero, la ritrattazione puo essere operante, in quanto venga effettuata nella Sede ed entro il termine idonei ad eliminare i pericoli cagionati dal reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Pen. art. 373, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)