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Sez. T, Ordinanza n. 3703 del 13/02/2025 (Rv. 674092-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione a mezzo pec di atto impositivo - Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674092-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 ter com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)