Sez. 1 - , Ordinanza n. 2953 del 31/01/2019 (Rv. 652623 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Nullità per omessa traduzione - Insussistenza della nullità in caso di conoscenza della lingua italiana o di altra lingua nella quale il decreto è tradotto - Accertamento in via presuntiva - Ammissibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)