Sez. 2, Sentenza n. 17280 del 12/08/2011 (Rv. 618985 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Processo con pluralità di parti non derivante da infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale - Litisconsorzio necessario nei successivi gradi di giudizio - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Opposizione di terzo - Accoglimento - Rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - Pluralità di parti nel processo riassunto - Criteri e limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel processo con pluralità di parti derivante non dall'infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una situazione iniziale o sopravvenuta di litisconsorzio facoltativo, non si determina per ciò stesso una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale nei gradi successivi e nelle fasi ulteriori del giudizio. Ne consegue che, ove il giudice della causa di opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., applicando l'art. 354 cod. proc. civ., dichiari la nullità della sentenza impugnata per la preterizione di un litisconsorte necessario e rimetta la causa al primo giudice, nel processo così riassunto la medesima pluralità di parti del giudizio di opposizione deve riprodursi limitatamente ai rapporti processuali tra loro inscindibili o dipendenti. (Fattispecie in tema di "actio negatoria servitutis" finalizzata alla rimozione di una canna fumaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)