Modificazioni al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 413, contenente norme per il nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo;
Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di apportare modificazioni all'ordinamento predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Gli Enti provinciali per il turismo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 413, hanno personalita' giuridica propria, nonche' ordinamento ed amministrazione autonoma.
Art. 2
1. All'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, numero 413, sono aggiunti i due commi seguenti:
«Il Ministro per la cultura popolare ha inoltre facolta' di includere nei Consigli un rappresentante della Confederazione degli industriali.
«Il Ministro per la cultura popolare puo' infine sciogliere per esigenze di pubblica necessita' il Consiglio degli Enti provinciali per il turismo, affidandone l'amministrazione ad un commissario straordinario. La rinnovazione del Consiglio dovra' aver luogo nel termine di sei mesi».
Art. 3
1. All'art. 6 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV numero 413, e' aggiunto il comma seguente:
«La nomina del segretario dovra' effettuarsi fra gli iscritti nell'apposito ruolo nazionale, degli abilitati alle funzioni di segretario degli Enti Provinciali per il turismo da istituirsi e da mantenersi aggiornato dal Ministero della cultura popolare».
Art. 4
1. All'art. 13 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, numero 413, e' aggiunto il comma Seguente:
«Con apposita disposizione da inserirsi nei regolamenti interni di ciascun ente, dovra' stabilirsi che per esigenze di servizio i segretari degli Enti provinciali per il turismo potranno essere trasferiti, con provvedimento del Ministro per la cultura popolare, ad altra Provincia conservando lo stato giuridico ed economico gia' acquistato. Le indennita' di trasferimento sono a carico dell'Ente provinciale per il turismo presso il quale il segretario e' trasferito».
Art. 5
1. Con Regio decreto a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sara' disciplinato in modo uniforme, l'assegnazione degli stipendi e delle indennita' al personale degli Enti provinciali per il turismo, nonche' stabilito il trattamento di loro quiescenza e previdenza.
2. Con le stesse modalita' saranno stabilite le norme per l'impianto e la tenuta del ruolo nazionale degli abilitati alle funzioni turistiche amministrative, nonche' le norme e i titoli per la iscrizione nel ruolo stesso, nel quale i segretari degli Enti provinciali per il turismo, gia' regolarmente nominati, saranno iscritti d'ufficio.
Art. 6
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 14 luglio 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ALFIERI - DI REVEL - LANTINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 148. - MANCINI.