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DIRETTIVA 92/100/CEE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti;

considerando che tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato;

considerando che il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un'importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti ed i produttori di fonogrammi e di pellicola, e che si registra un pericoloso aumento della pirateria in tale materia;

considerando che l'adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità;

considerando che la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica;

considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev'essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità;

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dalla istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità;

considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto e di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti di fissazione, riproduzione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;

considerando che è necessario definire le nozioni di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva;

considerando che è auspicabile, a fini di chiarezza, escludere dal diritto di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva talune forme di cessione, quali ad esempio la cessione di fonogrammi o di pellicole (opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno) ai fini della loro proiezione in pubblico o della radiodiffusione, la cessione a fini di esposizione o la messa a disposizione a scopo di consultazione in loco; che, ai sensi della presente direttiva, il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico;

considerando che, quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva;

considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un'irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;

considerando che l'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione del contratto o successivamente;

considerando che l'equa remunerazione deve tener conto dell'importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;

considerando che è anche necessario proteggere almeno i diritti degli autori, per quanto riguarda il prestito pubblico, prevedendo un regime specifico; che tuttavia ogni misura basata sull'articolo 5 della presente direttiva deve essere conforme alla normativa comunitaria, in particolare all'articolo 7 del trattato;

considerando che le disposizioni del capo II della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 ai diritti esclusivi inclusi in detto capo; che inoltre tali disposizioni non impediscono agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti in detti articoli, purché tale presunzione sia compatibile con la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (qui di seguito denominata convenzione di Roma);

considerando che gli Stati membri possono riconoscere ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore una tutela più estesa di quella richiesta dall'articolo 8 della presente direttiva;

considerando che i diritti di noleggio e di prestito e la tutela dei diritti connessi al diritto d'autore, armonizzati per effetto della presente direttiva, non devono essere esercitati in maniera da provocare una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, o da contravvenire alla norma della cronologia dei mezzi di comunicazione quale riconosciuta nella sentenza nella causa Société Cinéthèque c/FNCF (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO