Sez. 2, Sentenza n. 5040 del 06/11/1978 (Rv. 394787 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - REQUISITI - DIFETTO DI UNO SOLO DEI REQUISITI - INFONDATEZZA DELL'AZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - REQUISITI - DIFETTO DI UNO SOLO DEI REQUISITI - INFONDATEZZA DELL'AZIONE.*
Per l'accoglimento dell'Azione di rescissione per lesione e necessario il concorso di tre requisiti, consistenti nella sproporzione tra le prestazioni, nello stato di bisogno del contraente danneggiato e nell'approfittamento di tale stato da parte dell'altro contraente: ne consegue che il difetto anche di uno solo di questi requisiti comporta l'infondatezza dell'Azione, anche se fossero presenti gli altri due, non sussistendo tra essi alcun rapporto di priorita. (Conf 1650/73, mass n 364536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)