Sez. 3, Sentenza n. 22489 del 28/02/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 225292 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi in regime di D.I.A. - In zone sottoposte a vincoli - Preventivo parere o autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo - Necessità - Assenza - Nuove disposizioni di cui al D.L.G. n. 301 del 2003 - Illecito penale.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
A seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo), la realizzazione degli interventi minori in regime di D.I.A. (denuncia di inizio attività) non è più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere favorevole o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. In difetto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia), tali interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis dell'art. 44 del citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ed eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/01/2003 num. 301, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)