Sez. 6, Sentenza n. 4076 del 24/10/1973 Ud. (dep. 08/06/1974) Rv. 127114 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE: DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO COMMESSO IN UN CARCERE DA DETENUTI PER PROTESTARE CONTRO LA LENTEZZA DELLE RIFORME DEI CODICI E DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE: DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO COMMESSO IN UN CARCERE DA DETENUTI PER PROTESTARE CONTRO LA LENTEZZA DELLE RIFORME DEI CODICI E DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Per l'applicabilita dell'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen, la legge richiede non soltanto lo scopo di perseguire un fine socialmente utile, ma esige inoltre che l'Azione, nel proiettarsi nel mondo esterno, non si risolva in un mezzo per creare disordine e per sovvertire l'ordine e la disciplina, con modalita di brutale violenza ai danni di persone e cose, essendo simili manifestazioni antitetiche con i principi di alto contenuto morale e sociale, richiesti appunto dall'art 62 n 1 cod pen. (nella specie e stata ritenuta inapplicabile l'attenuante in parola al delitto di danneggiamento aggravato commesso in un carcere da detenuti per protestare contro la lentezza delle riforme dei codici e del regolamento penitenziario). (V 124145, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)