Sez. 1, Ordinanza n. 27737 del 27/05/2003 Cc. (dep. 26/06/2003) Rv. 224941 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere del Presidente di dichiarare l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell'art. 666, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di legge può essere esercitato solo quando non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Fattispecie nella quale veniva deliberato l'annullamento con rinvio di una dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dal presidente de plano, di un'istanza di detenzione domiciliare che presupponeva una valutazione sulla valutazione di compatibilità con la detenzione cautelare per altro titolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)