Sez. 1, Sentenza n. 440 del 18/02/1972 (Rv. 356365 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DEL CONTRAENTE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DEL CONTRAENTE - LIMITI.*
L'importanza dell'inadempienza non puo essere valutata dai giudici di merito in correlazione all'interesse contrattuale della controparte, quando i contraenti abbiano collegato, con espressa pattuizione, la risoluzione del contratto all'inadempimento di una parte, indipendentemente dalla sua gravita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)