Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 25 novembre 1986, causa 218/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (sesta sezione)
25 novembre 1986
Nel procedimento 218/85,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Saint-Brieuc nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne
e
A. Le Campion,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE,
LA CORTE (sesta sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, T. Koopmans, K. Bahlmann e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
per l'Association Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne, ricorrente nella causa principale, con l'aw. E. Copper-Royer, del foro di Parigi,
per il sig. Le Campion, convenuto nella causa principale, con l'avv. D. Couteau per iscritto, del foro di Saint-Brieuc e dall'aw. D. Morin-Lardoux nella fase orale,
per il governo della Repubblica francese, rappresentata dal sig. Régis de Gouttes, in qualità di agente per iscritto e dal sig. B. Botte oralmente e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Jean-Claude Séché e Giuliano Marenco, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza e il seguito della trattazione orale dell'11 giugno 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 7 ottobre 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con sentenza 2 luglio 1985, pervenuta alla Corte il 17 dello stesso mese, il tribunal de grande instance di Saint-Brieuc ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle norme in fatto di libera concorrenza del trattato, in particolare dell'art. 85, n. 1.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra l'Association Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne (in prosieguo: il Cerafel) e il sig. Albert Le Campion, agricoltore in Pléhédel in Bretagna, non membro di detta associazione, e vertente sul rifiuto di questo di sottoporsi agli obblighi derivanti dall'estensione delle norme adottate dall'associazione ad agricoltori non iscritti.
punto 3
La legge francese 8 agosto 1962, n. 62-933, detta « legge integrativa della legge di orientamento agricolo » (GURF del 10.8.1962, pag. 7962), dispone che raggruppamenti di produttori riconosciuti dal ministro dell'agricoltura possono unirsi per costituire in una data zona, e per lo stesso settore di prodotti, un « comité économique agricole ». I « comitati » che dimostrino una soddisfacente esperienza di determinate discipline possono chiedere al ministro dell'agricoltura che le norme accettate dai loro membri nel settore dell'organizzazione della produzione, la promozione delle vendite e la messa sul mercato siano rese obbligatorie per il complesso dei produttori del regime di cui trattasi. L'estensione, in tutto o in parte, di queste norme viene disposta con decreto ministeriale per periodi triennali rinnovabili. Detto decreto può autorizzare il comitato a chiedere ai produttori non iscritti una partecipazione finanziaria, mediante contributi sul valore dei prodotti, o sulle superfici coltivate, ovvero su entrambi detti fattori.
punto 4
A norma di detta legge, due decreti interministeriali del 27 luglio 1966 (GURF del 29.7.1966, pag. 6538) estendevano a tutti i produttori di cavolfiori, di carciofi e di patate novelle della Bretagna talune norme stabilite dal Cerafel. Dette norme riguardavano in particolare la dichiarazione annuale delle superfici coltivate per prodotto e per varietà; l'osservanza delle discipline di cernita, calibratura, peso e presentazione; l'obbligo di offrire l'intera produzione in vendita pubblica sui mercati autorizzati dal comitato economico agricolo; l'obbligo di pagare il contributo fissato dal comitato, per ciascun periodo in cui vengono effettuati dei ritiri, al fine di alimentare la cassa per il sostegno del mercato; e la partecipazione ad un fondo speciale destinato a promuovere la vendita dei prodotti di cui trattasi mediante azioni pubblicitarie,e di propaganda.
punto 5
II Le Campion, produttore di cavolfiori, rifiutava più volte di dar seguito alla richiesta del Cerafel di effettuare la dichiarazione delle superfici coltivate e pagare un contributo da calcolarsi in ragione delle superfici dichiarate. La lite principale riguarda il pagamento dei contributi per gli anni 1981 e 1982. Il Le Campion eccepiva che Pestensione delle norme stabilite da un comitato economico agricolo a tutti i produttori della zona trasgredisce le normative relative all'organizzazione comune dei mercati nonché il principio del « mercato aperto » di cui all'art. 85 e segg. del trattato CEE.
punto 6
Visto che la lite sollevava quindi un problema d'interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di dichiarare :
« se un comitato economico agricolo istituito allo scopo di armonizzare i regimi di produzione, di smercio, di prezzi, e di applicare norme comuni di messa sul mercato, possa invocare un'eccezione al principio della libera concorrenza di cui al n. 1 dell'art. 85 del trattato che istituisce la CEE (Comunità economica europea) per estendere al complesso dei produttori del paese o della regione di cui trattasi le norme accettate dai suoi membri ».
punto 7
I termini della questione si riferiscono all'estensione delle norme stabilite da un'organizzazione di produttori al complesso dei produttori di taluni prodotti, in una regione determinata, a prescindere dai prodotti e dal fatto ch'essi siano soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati. Tuttavia la lite principale riguarda l'estensione delle norme relative alla produzione dei cavolfiori, prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli che è disciplinata dal regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1).
punto 8
Stando così le cose, e al fine di dare una soluzione utile al giudice nazionale, la Corte ritiene che la questione sollevata vada considerata relativa al problema se, nel settore degli ortofrutticoli che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati, il diritto comunitario osti all'estensione delle norme stabilite da un'organizzazione di produttori al complesso dei produttori di una regione determinata.
punto 9
La Commissione ha ricordato che l'estensione di siffatte norme ad agricoltori non iscritti non è ignota al diritto comunitario e che, nel settore degli ortofrutticoli, il principio di detta estensione è stato ammesso dal regolamento del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284, recante modifica del regolamento n. 1035/72 (GU L 325, pag. 1); questo secondo regolamento costituisce il regolamento base nel settore degli ortofrutticoli. Il regime d'estensione così contemplato non era cionondimeno applicabile anteriormente al 1o aprile 1985, in forza del regolamento del Consiglio 15 maggio 1984, n. 1489 (GU L 143, pag. 31). Per taluni prodotti, fra cui i cavolfiori, questa data è stata differita al 1° ottobre 1985, dal regolamento del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1977 (GU L 186, pag. 2).
punto 10
Dato che gli antefatti sono anteriori a tale data, la questione sollevata va esaminata alla luce del regolamento n. 1035/72 nella versione in vigore prima delle modifiche recate dal regolamento n. 3284/83.
punto 11
Va anzitutto osservato che, nella sentenza 13 dicembre 1983 (Apple and Pear Development Council, n. 222/82, Race. pag. 4083), la Corte ha affermato che la normativa nazionale la quale imponga a dei produttori di ortofrutticoli l'obbligo d'iscriversi ad un'organizzazione istituita ai fini dello sviluppo della produzione e della vendita dei prodotti non può considerarsi incompatibile col regolamento n. 1035/72 se non nella parte in cui le attività di detta organizzazione sono esse stesse contrarie col regolamento stesso. Questa massima riguardava la situazione del produttore che era obbligato ad iscriversi ad un'organizzazione di produttori, ma essa vale anche per una situazione come quella in esame, nella quale le pubbliche autorità hanno esteso ai produttori non iscritti l'obbligo di osservare le norme stabilite da un'organizzazione di produttori e di partecipare al finanziamento delle sue attività.
punto 12
Va poi ricordato che il regolamento n. 1035/72 contiene un certo numero di disposizioni relative alle organizzazioni di produttori e alle attività che queste possono svolgere nel settore dell'intervento sul mercato. Nella parte in cui tali disposizioni si propongono di disciplinare, in modo esauriente, tale materia, gli Stati membri non sono più competenti per aggiungere altri elementi a questa normativa, ad esempio estendendo ai produttori non iscritti delle norme che, secondo il regolamento n. 1035/72, riguardano solo i membri delle organizzazioni di produttori.
punto 13
Di conseguenza, onde risolvere la questione sollevata occorre accertare se ed in quale misura il regolamento n. 1035/72 osti all'estensione delle varie discipline stabilite dalle organizzazioni di produttori agli agricoltori non iscritti, vuoi perché l'estensione di dette discipline riguarda un settore che l'organizzazione comune dei mercati ha disciplinato in modo esauriente, vuoi perché le norme estese sono in contrasto col diritto comunitario o ostano al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
punto 14
A questo proposito, è opportuno rilevare che il regolamento n. 1035/72 ha istituito un regime comunitario di norme di qualità cui i produttori disciplinati dal regolamento devono rispondere. Come risulta dalla motivazione del regolamento, tale regime mira, mediante la fissazione di norme comuni di qualità, ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità inadeguata e ad orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori.
punto 15
Come la Corte ha deciso nella succitata sentenza 13 dicembre 1983, tale regime di norme comuni di qualità è esauriente. Sono infatti contemplati procedimenti comunitari per fissare le norme di cui trattasi e, una volta che esse sono state fissate, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o comunque smerciati, unicamente qualora risultino conformi alle suddette norme, salvo eccezioni contemplate dal regolamento n. 1035/72.
punto 16
Contrasta con la natura esauriente del sistema comunitario di norme di qualità il fatto che discipline di selezione, calibratura, peso e presentazione stabilite da organizzazioni di produttori, e relative a prodotti disciplinati dal regolamento n. 1035/72, siano rese obbligatorie per i produttori non iscritti, dato che questa estensione non è contemplata dalle disposizioni di diritto comunitario in materia.
punto 17
I decreti interministeriali di cui trattasi nella sentenza di rinvio hanno del pari esteso ai produttori non iscritti l'obbligo di presentare l'intera produzione alla vendita pubblica sui soli mercati autorizzati dal Cerafel, nonché quello di contribuire al funzionamento del regime del prezzo di ritiro.
punto 18
L'organizzazione comune dei mercati è caratterizzata, in questo settore, da un doppio livello d'intervento. In primo luogo, a norma dell'art. 15 del regolamento n. 1035/72 i consorzi di produttori possono fissare per un determinato prodotto un prezzo di ritiro al disotto del quale essi non mettono in vendita i prodotti dei loro aderenti. Questo ritiro consente alle organizzazioni di produttori di stabilizzare le quotazioni; in determinati casi, un compenso può essere versato per coprire le spese del ritiro. In secondo luogo, l'art. 19 del regolamento contempla provvedimenti di intervento per taluni prodotti fra cui i cavolfiori, che valgono per tutti i produttori. Questo intervento può cionondimeno avvenire solo dopo che la Commissione abbia accertato che il mercato di quel prodotto si trova in situazione di crisi grave; a partire da questo accertamento, gli Stati membri provvedono, tramite gli enti d'intervento, all'acquisto dei prodotti rispondenti alle norme di qualità comunitarie che non siano ancora stati ritirati dal mercato dai consorzi di produttori a norma dell'art. 15, e ciò a prezzi d'acquisto determinati da disposizioni comunitarie.
punto 19
Questo esame sommario consente di concludere che il regolamento n. 1035/72 disciplina in modo esauriente la questione facendo una distinzione molto netta fra i sistemi d'intervento che possono essere messi in azione dalle organizzazioni di produttori e quelli che riguardano tutti i produttori. Stando così le cose, lo Stato membro non è competente per estendere a tutti i produttori le norme relative all'intervento stabilite dalle organizzazioni di produttori.
punto 20
Dalla disamina del regolamento n. 1035/72 emerge inoltre che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ha come oggetto principale la normalizzazione della produzione mediante l'applicazione di norme comuni di qualità e ch'essa è basata, benché si serva di determinati sistemi d'intervento di portata limitata, sul principio del mercato aperto, ossia un mercato al quale qualsiasi produttore può avere libero accesso ed il cui funzionamento è unicamente disciplinato dagli strumenti contemplati dall'organizzazione comune. L'obbligo di presentare l'intera produzione alla vendita pubblica sui soli mercati autorizzati da un'organizzazione di produttori come il Cerafel non può quindi estendersi ai produttori non iscritti a detta organizzazione.
punto 21
Va aggiunto che l'estensione di norme relative alla dichiarazione annuale delle superfici coltivate, la quale è del pari menzionata dal giudice nazionale, riguarda, come il Cerafel ha opportunamente osservato, la raccolta di dati atti a consentire ricerche destinate a promuovere la qualità e la vendita degli ortofrutticoli. Una norma del genere non è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati, la quale nulla dispone in proposito; la sua applicazione a produttori non iscritti può risolversi in un vantaggio per tutti i produttori della regione.
punto 22
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo dei produttori non iscritti di partecipare al finanziamento delle casse e fondi istituiti da un'organizzazione di produttori, la Corte ha già affermato che un siffatto obbligo è illegittimo nella parte in cui serve a finanziare attività che sono esse stesse ritenute in contrasto col diritto comunitario. Spetta quindi al giudice nazionale valutare quale sia la parte del contributo finanziario richiesto ai produttori non iscritti che serve a finanziare siffatte attività.
punto 23
Da quanto precede discende che la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Saint-Brieuc dev'essere risolta dichiarando che il regolamento n. 1035/72 va interpretato nel senso che esso non lascia sussistere in capo agli Stati membri la competenza ad estendere, a tutti i produttori di una determinata regione, le norme stabilite da un'organizzazione di produttori che riguardino la selezione, la calibratura, il peso e la presentazione dei prodotti, o impongano l'obbligo di presentare l'intera produzione alla vendita pubblica unicamente sui mercati autorizzati da detta organizzazione o di contribuire al funzionamento del regime di ritiro istituito dalla stessa.
punto 24
Vista questa soluzione, non è necessario accertare se l'estensione di talune norme ai produttori non iscritti sia compatibile con l'art. 85 del trattato.
SENTENZA › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (sesta sezione),.
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal de grande instance di Saint-Brieuc, con sentenza 2 luglio 1985, dichiara:
Il regolamento n. 1035/72 va interpretato nel senso che esso non lascia sussistere in capo agli Stati membri la competenza ad estendere, a tutti i produttori di una determinata regione, le norme stabilite da un'organizzazione di produttori che riguardino la selezione, la calibratura, il peso e la presentazione dei prodotti, o impongano l'obbligo di presentare l'intera produzione alla vendita pubblica unicamente sui mercati autorizzati da detta organizzazione o di contribuire al funzionamento del regime di ritiro istituito dalla stessa.
Firme
Kakouris
O'Higgins
Koopmans
Bahlmann
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della sesta sezione
C. Kakouris