Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 374 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14701
- Giuramento
- Prestazione in processo penale
- Obbligo di stare "a capo scoperto"
- Ordinanza del giudice a quo
- Omessa motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 142, primo comma, c.p.p. nella parte in cui impone a chi deve prestare giuramento di stare "a capo scoperto", in quanto l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza, né dice alcunché circa i fatti oggetto del giudizio.
Norme impugnate
- art. 142, comma 1, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Betti Giorgio ed altro, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 25 novembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 i Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Considerato che con ordinanza del 3 luglio 1981 il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p., nella parte in cui impone a chi deve prestare giuramento di stare "a capo scoperto"; per il dubbio che tale disposizione determini disparità di trattamento tra i cittadini appartenenti a religioni diverse, violando il principio di uguaglianza.
punto 2
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito né espone i fatti oggetto del giudizio stesso.
punto 3
Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi della eccezione;
che pertanto la questione è inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, cod. proc. pen., proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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